Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia dei Marsi).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia

 

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dei Marsi per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale de L'Aquila, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle due province interessate e per il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. I contributi per lo sviluppo degli investimenti sono ripartiti in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.